Quando si richiede una Sanatoria Edilizia?

 

La Legge Urbanistica n°1150 del 1942 all’art. 31 stabiliva che, chiunque volesse edificare sul proprio terreno o modificare un edificio di proprietà presente al di fuori del centro abitato, era libero eseguire le opere previste senza la necessità di chiedere alcun titolo abilitativo. Con la Legge Ponte n° 765 del 1976 viene introdotto l’obbligo di richiedere un’apposita autorizzazione al proprio comune per la realizzazione di nuove opere, demolizione o modifica degli edifici esistenti su qualsiasi zona del territorio comunale.

È comunque possibile ancora oggi, che alcune opere o addirittura interi edifici, eseguiti successivamente al ’76, siano stati realizzati in assenza di un titolo abilitativo.
In questa situazione, nel caso in cui le opere fossero conformi alla normativa ed agli strumenti urbanistici, sarà possibile regolarizzare quanto costruito o modificato presentando una pratica di Sanatoria Edilizia consistente nella denuncia di tutte le opere eseguite in assenza di autorizzazioni, per le quali verrà applicata una sanzione amministrativa che varierà in base al titolo abilitativo richiesto e al tipo di abuso.

Per procedere alla Sanatoria sarà necessario richiedere un Permesso di Costruire o D.I.A. o S.C.I.A. in Sanatoria a seconda del tipo di pratica a cui è subordinata l’opera da sanare, quindi presentare quanto previsto per la pratica edilizia per la quale si intende far richiesta ed eseguire eventuali opere necessarie per conformare l’intero edificio alla normativa e agli strumenti urbanistici vigenti. Per poter ricevere l’autorizzazione, l’opera realizzata dovrà essere conforme agli strumenti urbanistici previsti al tempo della sua edificazione e a quelli attuali.

Sanatoria edilizia e condono edilizio: differenze

Diverso dalla Sanatoria è il Condono edilizio, un provvedimento emanato dal Governo, il quale permette ai cittadini di ottenere l’annullamento di una pena o una sanzione mediante il pagamento di una somma di denaro.

Per riassumere, la Sanatoria viene richiesta dal proprietario dell’immobile realizzato in parte o totalmente in assenza di titolo abilitativo pur essendo conforme alla normativa vigente, mentre il condono edilizio viene concesso una tantum dal Governo per interventi edilizi costruiti in totale o parziale assenza di titolo abitativo e in contrapposizione alla normativa vigente.