Che cos’è la DIA – Denuncia di inizio attività edilizia?

 

La DIA (Denuncia di Inizio Attività Edilizia) era un provvedimento amministrativo regolato dal D.P.R  6 giugno 2001 n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

Con l’emanazione del D.L. 78/2010 nasce la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), che inizialmente affianca la DIA fino alla sua completa sostituzione.

Come la SCIA, la DIA era un’autocertificazione che doveva essere inoltrata al competente ufficio comunale corredata da un progetto redatto da un tecnico abilitato all’esercizio della professione,  il quale ne attestava la conformità alle norme urbanistico/edilizie, igienico-sanitarie e ai requisiti tecnici (isolamento termico, barriere architettoniche, antincendio ecc..). 

 

Permesso di costruire e DIA

Diversamente dalla SCIA, la presentazione della DIA doveva essere fatta entro 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori; in questo tempo l’amministrazione aveva la possibilità di esaminare la documentazione presentata e comunicare eventuali difformità e/o richiedere integrazioni. Trascorso il periodo stabilito dalla normativa, in mancanza di veti o richieste di integrazioni, veniva applicato il “silenzio assenso” e si poteva dunque dare inizio ai lavori, senza dover presentare ulteriori comunicazioni.
Una volta ultimate le opere il tecnico abilitato rilasciava il certificato di collaudo finale con il quale attestava la conformità delle opere realizzate agli strumenti urbanistici e la normativa igienico-sanitaria ecc…, contestualmente presentava anche l’avvenuta variazione catastale o una dichiarazione sostitutiva affermante che le opere eseguite non avevano comportato modifiche del classamento.

La SCIA, con le stesse modalità abilitative e condizioni della DIA garantisce invece la possibilità di iniziare i lavori alla data di presentazione della pratica senza dover attendere l’assenso da parte dell’ente locale, facilitando così lo snellimento della procedura di autorizzazione.
 

A quali opere si applica la DIA

Erano subordinati alla DIA tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, modifiche interne, nuove opere quali gazebo, tettoie aperte, locali per gli attrezzi, varianti a permesso di costruire che non comportino un incremento di volume o variazione della sagoma dell’edificio esistente.